Nel caso in cui non sia possibile coprire tutti gli insegnamenti con la modalità di cui al punto 1, si distinguono le procedure di affidamento degli incarichi a seconda del numero delle ore di docenza.
A) Incarichi uguali o inferiori a 8 ore.
Le strutture possono attribuire all’esterno come affidamenti di carattere occasionale, senza necessità di procedura comparativa, le attività formative o seminariali, da 1 a 8 ore comprese.
Sarà la struttura a formalizzare l’affidamento con contratto di lavoro autonomo o lettera di incarico del Direttore della struttura.
Nel caso di dipendenti pubblici, occorre acquisire il previo nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
B) Incarichi pari o superiori a 9 ore.
Sono affidati, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010, nei limiti della compatibilità con il Regolamento Master (sempre prevalente), con le modalità che seguono:
B1) in via eccezionale, direttamente, cioè senza necessità di ricorrere a procedure comparative, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale;
B2) a professori e ricercatori dell’Università di Pisa o di altri atenei a seguito di interpello interuniversitario, da pubblicarsi sul sito web istituzionale, redatto dalle strutture. La sola pubblicazione avverrà a cura dell”Unità Programmazione e Reclutamento del Personale docente, degli Assegnisti di Ricerca e del Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato” dell’ateneo.
Se all’interpello rispondono più candidati sarà il Consiglio del master a individuare quello più idoneo.
Il procedimento si conclude con un provvedimento di affidamento di incarico del Direttore della struttura.
Nel caso di docenti di altri atenei, occorre acquisire il previo nulla-osta dell’Università di appartenenza. Per il personale docente dell’Università di Pisa occorre invece il nulla-osta del dipartimento di afferenza, se diverso da quello del master, e la dichiarazione del Dipartimento sul corretto assolvimento dei compiti istituzionali.
B3) A soggetti esperti in forza di una selezione pubblica.
Tali contratti possono avere ad oggetto anche prestazioni di tutor d’aula, sottolineandosi che le attività dei c.d. tutors d’aula non possono MAI CONSISTERE IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DIPARTIMENTALI.
La struttura dovrà, quindi, preparare il bando di incarico sulla base del bando-tipo di cui al Regolamento approvato, inviandolo poi dell’”Unità Programmazione e Reclutamento del Personale docente, degli Assegnisti di Ricerca e del Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato” che provvederà a farlo sottoscrivere e pubblicare. Si precisa, che questa modalità “cartacea” resterà in vigore solo fino alla realizzazione di un sistema “Banco” per Master, in corso di elaborazione.